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Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane - DLF

Atto costitutivo

Regolamento d’attuazione dello Statuto

In data 26 aprile 1993 in Firenze, presso la sede del D.L.F., i Sigg.:

CARDILLO Avv. Giuseppe, Capo dell’Ufficio Organizzazione del Compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

BICHI Cav. Paolo, Presidente pro tempore della Sezione D.L.F. di Firenze;

in forza dei verbali del Consiglio Direttivo del D.L.F. di Firenze e della Commissione Comp.le D.L.F. rispettivamente in data 27.10.92 e 31.03.93,

costituiscono l’Associazione “Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane – D.L.F.”, con sede in Firenze, Viale F.lli Rosselli, 5, per le finalità culturali, etiche e aziendali richiamate dall’art. 1 del seguente

Statuto

Art. 1 – Scopi

E’ costituita l’Associazione “Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane – D.L.F.”, con sede in Firenze, allo scopo di conseguire liberamente e senza fini di lucro lo sviluppo della cultura musicale e la sua divulgazione tra i ferrovieri.

L’Associazione svolge le proprie attività promuovendo e salvaguardando l’immagine e il patrimonio storico e culturale delle Ferrovie dello Stato, della quale il Dopolavoro Ferroviario rappresenta un’espressione di rilievo storico e morale.

Art. 2 – Soci dell’Associazione

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. e il Dopolavoro Ferroviario di Firenze sono i Soci fondatori dell’Associazione.

Sono Soci ordinari i ferrovieri che intendono aderirvi secondo i principi di cui all’articolo precedente, i cittadini, le persone giuridiche anche non riconosciute, le Associazioni e gli Enti che si richiamano a quei valori ed obiettivi.

Art. 3 – Finanziamento dell’Associazione

L’Associazione è finanziata dalle quote di iscrizione dei Soci, dalle sovvenzioni e contribuzioni erogate da persone fisiche e giuridiche, secondo le leggi che regolano e agevolano i sussidi alle Associazioni e dai proventi dei pubblici concerti.

L’Associazione fonda la sua attività sulla volontaria prestazione dei Soci.

Le cariche associative e le attività degli iscritti sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 4 – Organi dell’Associazione

L’Associazione ha i seguenti Organi:

    l’ Assemblea;

    il Consiglio Direttivo;

    il Presidente;

    il Collegio dei Sindaci Revisori;

    il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – L’Assemblea

L’Assemblea ordinaria dei Soci delibera la nomina delle cariche sociali, sui bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’Associazione e sui programmi della stessa.

L’Assemblea determina l’importo nominale delle quote sociali, dal pagamento delle quali sono esentati i soci musicisti.

Il voto è di norma palese.

E’ invece espresso a scrutinio segreto nel caso di elezioni delle cariche sociali o, negli altri casi, su richiesta di una maggioranza di 2/3 dell’ assemblea.

L’ Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo due ore dalla prima, l’ Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L’ Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni volta che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria, inoltre, approverà il regolamento dell’Associazione contenente le norme d’attuazione del presente Statuto che saranno vincolanti per tutta l’Associazione.

In presenza di particolari situazioni il Presidente, il Consiglio e su richiesta scritta di almeno 2/3 dei Soci, può essere convocata l’Assemblea straordinaria.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati almeno 10 giorni prima della data della riunione. La convocazione delle assemblee potrà essere fatta attraverso volantini e/o manifesti da apporre nella sede dell’Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo e voto favorevole dei soci fonatori approva, a maggioranza dei Soci, le modifiche al presente Statuto, nonché lo stemma ed ogni altro strumento identificativo permanente dell’Associazione.

L’Associazione può eleggere Presidente onorario una personalità particolarmente rappresentativa.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un rappresentante nominato dalle F.S., da un rappresentante nominato dal D.L.F. e da altri 5 componenti eletti dall’ Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo non può adottare deliberazioni che contrastino con gli interessi della Società F.S. e del D.L.F.

Ogni provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo da cui possa scaturire un contenzioso relativo a rapporti patrimoniali potrà pertanto essere adottato previa acquisizione del parere dei soci fonatori interessati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

All’interno del Consiglio verranno eletti:

il Presidente

un Amministratore

un Segretario

un Cassiere che avrà la firma congiunta con il Presidente sui c/c intestati all’Associazione.

Il Consiglio nomina il Maestro Direttore dell’Orchestra e, su proposta del Presidente, una Commissione Tecnico – Artistica.

Predispone i bilanci da presentare all’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato in tempo utile ed in forma scritta dal Presidente ed è costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.

Egli cura il buon funzionamento dell’Associazione e dei suoi Organi, assicurandone la convocazione alle scadenze previste e comunque secondo le necessità.

E’ eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e la presiede, curandone l’ordine del giorno.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente compete la responsabilità e la vigilanza sul miglioramento complessivo delle attività generali dell’Associazione, sui servizi di segreteria e di cassa e sulle manifestazioni esterne che possono interessare l’immagine dell’Associazione e dare attuazione alle delibere del Consiglio.

In caso di parità, il voto del Presidente prevale nelle votazioni del Consiglio Direttivo.

Ha la firma congiunta col cassiere sui c/c intestati all’Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci predisponendone l’ordine del giorno.

Art. 8 – Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea; fra loro viene eletto il Presidente del Collegio che ha titolo ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla, quando lo ritiene opportuno, la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione ed esamina e vista il bilancio preventivo e quello consuntivo prima della presentazione, per l’approvazione all’Assemblea dei Soci ed esprime il proprio parere con apposita relazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 9 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea.

Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la composizione amichevole di eventuali controversie interne all’Associazione ed esprime pareri sui provvedimenti disciplinari nel confronti dei Soci.

Art. 10 – Il Maestro Direttore e la Comissione Tecnico-artistica

Salva diversa delibera del Consiglio Direttivo, il Maestro Direttore assume altresì la direzione della Scuola di Musica dell’Associazione che ne rappresenta la componente didattica.

Il Maestro Direttore può essere un libero professionista.

La Commissione Tecnico – Artistica è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è composta dal Maestro Direttore dell’Orchestra, dal responsabile della Scuola di Musica, se diverso dallo stesso Direttore, dal Segretario dell’Associazione e da 4 Soci che prestino effettivamente attività musicale.

La Commissione Tecnico – Artistica viene convocata dal Presidente ogni volta che si renderà necessario e/o su richiesta scritta di 2/3 dei suoi componenti.

La riunione è valida quando sarà presente la maggioranza semplice dei suoi componenti.

La Commissione Tecnico – Artistica dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Appronta i programmi artistici dell’Associazione, cura l’organizzazione dei concerti e delle esecuzioni varie.

La Commissione Tecnico – Artistica può essere delegata dal Consiglio Direttivo a provvedere per le nomine che non siano di competenza dell’Assemblea.

Art. 11 – Il Patrimonio dell’Associazione

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attrezzature, arredamenti e strumenti musicali acquisiti dall’Associazione con i proventi della propria attività o ad essa ceduti in uso dalla Sociatà F.S. o dal D.L.F., che non potranno essere alienati senza la preventiva autorizzazione dei due Enti fondatori.

Art. 12 – I Bilanci dell’Associazione

I bilanci dell’Associazione sono annuali e dovranno essere accompagnati dalla relazione dei Collegio dei Sindaci Revisori.

Il bilancio preventivo dovrà essere presentato per l’approvazione dall’Assemblea dei Soci il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.

Quello consuntivo dovrà essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 13 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea non approva il bilancio consuntivo.

Decade altresì se lo delibera l’Assemblea in ogni momento con il voto dei 2/3 dei Soci.

Il tal caso l’Assemblea nomina un Commissario per l’ordinaria amministrazione. Questi convoca entro sei mesi l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

La nomina del Commissario non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri che permangono in carica sino a nuova elezione.

Art. 14 – Lo scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può verificarsi per l’impossibilità di svolgere l’attività per la quale è stata costituita e deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con maggioranza dei ¾.

Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo.

L’eventuale liquidità residua dell’Associazione dovrà essere devoluta in beneficenza, mentre gli strumenti e le attrezzature concesse in uso dall’Ente e dal D.L.F. torneranno ai rispettivi proprietari.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso anche congiuntamente dai due soci fondatori.

Art. 15 – Norma transitoria

Omissis




Il Rappresentante del D.L.F. f.to Paolo Bichi

Il Rappresentante F.S. f.to Giuseppe Cardillo


Registrato a Firenze (Atti Civili)

Il 27 aprile 1993 al n° 3007 Serie 3°

Esatte £ 102.000 (centoduemila)

Premessa

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto dell’Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane-DLF viene approvato ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto stesso.

Esso è vincolante per tutti i Soggetti che operano nell’ambito dell’Associazione.

Art. 1 – Il Centro Storico Culturale Ferroviario Leopolda

- visto lo Statuto dell’Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane – DLF ed in particolare l’Art. 1, secondo cui l’Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane – DLF svolge le proprie attività promuovendo e salvaguardando l’immagine e il patrimonio storico e culturale delle Ferrovie dello Stato;

- al fine di pervenire alla piena attuazione degli scopi statutari, sviluppare sempre più la sensibilità dei cittadini verso i valori tradizionali delle Ferrovie, del trasporto in generale e della nostra cultura storica, nei fatti già rappresentati dall’Associazione, è costituito il

Centro Storico Culturale Ferroviario Leopolda,

più avanti chiamato per brevità Centro


Art. 2 – Attività del Centro

Il Centro è competente a:

    divulgare, incrementare e consolidare la cultura musicale, nelle sue varie forme espressive, sollecitandone lo studio, l’approfondimento e l’ascolto attraverso attività illustrative, didattiche e concertistiche;

    produrre, organizzare e diffondere spettacoli ed iniziative artistiche in genere, anche in collaborazione e integrazione con altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere;

    incentivare in particolare i giovani ad affrontare e/o approfondire gli studi musicali attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico;

    promuovere la conservazione e la valorizzazione sia del repertorio classico e sia dei brani ispirati all’innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche espressive e nuovi stili;

    sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo;

    consolidare la conoscenza delle varie forme espressive e di spettacolo, allo scopo di mostrare l’unitarietà delle Arti, tese al sostegno ed all’innalzamento culturale ed interiore di ciascuna persona;

    sollecitare, favorire, organizzare incontri culturali;

    promuovere sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere i valori ferroviari e del trasporto in generale;

    promuovere la raccolta, la conservazione e l’esposizione di beni mobili ed immobili di particolare interesse storico, culturale, artistico, ambientale, strumentale, a testimonianza dei valori tradizionali delle ferrovie, del trasporto in generale e delle civiltà del passato;

    favorire e sostenere lo sviluppo del modellismo delle varie modalità di trasporto di cose e persone;

    ricercare forme di collaborazione fra gli appassionati di modellismo ferroviario e di ferrovie reali, per diffondere l’interesse per il sistema di trasporto su rotaia nel modellismo e nella realtà;

    favorire, valorizzare, diffondere le attività dopolavoristiche e, in genere, del tempo libero, aventi le finalità di cui al presente Statuto;

    incentivare le iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con organismi nazionali ed esteri che si richiamano alla cultura, alle attività ed ai valori del presente Statuto;

    organizzare attività dirette a consolidare l’associazionismo, anche per fini sociali e di recupero di persone con handicap.

Art. 3 – Soggetti del Centro

I Soggetti del Centro sono:

    l’ Orchestra Filarmonica Leopolda che cura il settore culturale-didattico-musicale-sociale;

    il Museo di Oggettistica Ferroviaria Leopolda a cui è affidato il settore storico;

    Gruppi di Modellisti Ferroviari ai quali è affidato il settore modellismo, con i quali dovranno essere definiti specifici accordi.

Sono altresì possibili intese con Gruppi, Enti, Associazioni, anche non riconosciute, Soggetti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, per lo sviluppo di attività ed iniziative in linea con i principi e valori contenuti nel presente Regolamento.

Tutti i Soggetti che a qualsiasi titolo operano nell’ambito del Centro assumono la denominazione “Leopolda” e sono soggetti alle norme dello Statuto dell’Associazione e del presente Regolamento di attuazione.

Art. 4 – Il Museo di Oggettistica Ferroviaria Leopolda

Il Museo raccoglie prevalentemente oggettistica ferroviaria di particolare valore storico a testimonianza del passato delle ferrovie e, per estensione, quale veicolo di informazione e conoscenza degli usi, metodi, mentalità, evoluzione che si sono avuti nel tempo nel Paese.

Ogni reperto deve essere catalogato ed è inalienabile.

Art. 5 – Organi del Centro

Il Centro ha i seguenti Organi:

    il Presidente;

    il Responsabile della Comunicazione;

    il Comitato Esecutivo.

Art. 6 – Il Presidente del Centro

Il Presidente dell’Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie Italiane – DLF assume anche la presidenza del Centro e lo rappresenta nei confronti dei terzi.

Questi opera per il buon funzionamento del Centro e dei suoi Organi, assicurandone la convocazione secondo le necessità.

Presiede il Comitato Esecutivo e stabilisce l’ordine del giorno.

Al Presidente compete la responsabilità e la vigilanza sulle attività generali e comuni del Centro, sulle manifestazioni esterne che possono interessare l’immagine del Centro e dare attuazione alle delibere del Comitato.

In caso di parità, il voto del Presidente prevale nelle votazioni del Comitato Esecutivo.

Art. 7 – Il Responsabile della Comunicazione

Il Responsabile della Comunicazione cura l’immagine del Centro ed i rapporti con i media.

E’ nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e può essere un libero professionista.

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo

E’ formato dal Segretario dell’Associazione e da un rappresentante di ogni Associazione e/o Gruppo di cui al precedente art. 3.

Il Comitato viene convocato dal Presidente ogni volta che si renderà necessario e/o su proposta scritta di 2/3 dei suoi componenti

E’ competente a disporre sui programmi, attività e manifestazioni comuni e/o dei singoli componenti che possano coinvolgere l’immagine del Centro, curandone l’esecuzione.

Art. 9– Il Patrimonio del Centro

Il Centro non ha un proprio patrimonio ma si avvale del patrimonio dell’Associazione e dei Gruppi ed Associazioni che lo compongono.

Art. 10 – Allontanamento e/o Espulsione dal Centro

Il Presidente, sentiti il Comitato Esecutivo ed il Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione, espellerà coloro che abbiano tenuto un comportamento ritenuto indegno, non conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento e/o che abbiano arrecato danni all’immagine del Centro.

Su insindacabile giudizio del Presidente, il provvedimento potrà essere adottato a tempo indeterminato o per un periodo definito.

Art. 11 – Lo scioglimento del Centro

Lo scioglimento del Centro può verificarsi per l’impossibilità di svolgere l’attività per la quale è stato costituito e deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione con maggioranza dei ¾.

Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o dal Presidente del Centro, sentiti il Comitato Esecutivo ed il Responsabile Relazioni Esterne e della Comunicazione.

Regolamento approvato

dall’Assemblea ordinaria dei Soci

dell’Associazione Orchestra Filarmonica Ferrovie Italiane – DLF nelle sedute del 9 marzo 2007 e del 20 ottobre 2008

 

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