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In
data 26 aprile 1993 in Firenze, presso la sede del D.L.F., i
Sigg.:
CARDILLO
Avv. Giuseppe, Capo dell’Ufficio Organizzazione del
Compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
BICHI
Cav. Paolo, Presidente pro tempore della Sezione D.L.F. di
Firenze;
in
forza dei verbali del Consiglio Direttivo del D.L.F. di Firenze e
della Commissione Comp.le D.L.F. rispettivamente in data 27.10.92
e 31.03.93,
costituiscono
l’Associazione “Orchestra Filarmonica delle Ferrovie
Italiane – D.L.F.”, con sede in Firenze, Viale F.lli
Rosselli, 5, per le finalità culturali, etiche e aziendali
richiamate dall’art. 1 del seguente
Statuto
Art.
1 – Scopi
E’
costituita l’Associazione “Orchestra Filarmonica delle
Ferrovie Italiane – D.L.F.”, con sede in Firenze, allo
scopo di conseguire liberamente e senza fini di lucro lo sviluppo
della cultura musicale e la sua divulgazione tra i ferrovieri.
L’Associazione
svolge le proprie attività promuovendo e salvaguardando
l’immagine e il patrimonio storico e culturale delle
Ferrovie dello Stato, della
quale il Dopolavoro Ferroviario rappresenta un’espressione
di rilievo storico e morale.
Art.
2 – Soci dell’Associazione
Le Ferrovie dello Stato S.p.A. e il Dopolavoro
Ferroviario di Firenze sono i Soci fondatori dell’Associazione.
Sono Soci ordinari i ferrovieri che intendono
aderirvi secondo i principi di cui all’articolo precedente,
i cittadini, le persone giuridiche anche non riconosciute, le
Associazioni e gli Enti che si richiamano a quei valori ed
obiettivi.
Art.
3 – Finanziamento dell’Associazione
L’Associazione è finanziata dalle
quote di iscrizione dei Soci, dalle sovvenzioni e contribuzioni
erogate da persone fisiche e giuridiche, secondo le leggi che
regolano e agevolano i sussidi alle Associazioni e dai proventi
dei pubblici concerti.
L’Associazione fonda la sua attività
sulla volontaria prestazione dei Soci.
Le cariche associative e le attività
degli iscritti sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle
spese sostenute.
Art.
4 – Organi dell’Associazione
L’Associazione ha i seguenti Organi:
l’ Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci Revisori;
il Collegio dei Probiviri.
Art.
5 – L’Assemblea
L’Assemblea ordinaria dei Soci delibera
la nomina delle cariche sociali, sui bilanci preventivi e
consuntivi annuali dell’Associazione e sui programmi della
stessa.
L’Assemblea determina l’importo
nominale delle quote sociali, dal pagamento delle quali sono
esentati i soci musicisti.
Il voto è di norma palese.
E’ invece espresso a scrutinio segreto
nel caso di elezioni delle cariche sociali o, negli altri casi, su
richiesta di una maggioranza di 2/3 dell’ assemblea.
L’ Assemblea in prima convocazione è
valida con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera a
maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo
due ore dalla prima, l’ Assemblea delibera a maggioranza dei
presenti.
L’ Assemblea ordinaria si riunisce almeno
due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci ed
ogni volta che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria, inoltre, approverà
il regolamento dell’Associazione contenente le norme
d’attuazione del presente Statuto che saranno vincolanti per
tutta l’Associazione.
In presenza di particolari situazioni il
Presidente, il Consiglio e su richiesta scritta di almeno 2/3 dei
Soci, può essere convocata l’Assemblea straordinaria.
Gli avvisi di convocazione dovranno essere
inviati almeno 10 giorni prima della data della riunione. La
convocazione delle assemblee potrà essere fatta attraverso
volantini e/o manifesti da apporre nella sede dell’Associazione.
Su proposta del Consiglio Direttivo e voto
favorevole dei soci fonatori approva, a maggioranza dei Soci, le
modifiche al presente Statuto, nonché lo stemma ed ogni
altro strumento identificativo permanente dell’Associazione.
L’Associazione può eleggere
Presidente onorario una personalità particolarmente
rappresentativa.
Art.
6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
è composto da un rappresentante nominato dalle F.S., da un
rappresentante nominato dal D.L.F. e da altri 5 componenti eletti
dall’ Assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio Direttivo non può adottare
deliberazioni che contrastino con gli interessi della Società
F.S. e del D.L.F.
Ogni provvedimento dello stesso Consiglio
Direttivo da cui possa scaturire un contenzioso relativo a
rapporti patrimoniali potrà pertanto essere adottato previa
acquisizione del parere dei soci fonatori interessati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
ed è rieleggibile.
All’interno del Consiglio verranno
eletti:
il Presidente
un Amministratore
un Segretario
un Cassiere che avrà la firma congiunta
con il Presidente sui c/c intestati all’Associazione.
Il Consiglio nomina il Maestro Direttore
dell’Orchestra e, su proposta del Presidente, una
Commissione Tecnico – Artistica.
Predispone i bilanci da presentare
all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato in
tempo utile ed in forma scritta dal Presidente ed è
costituito con la maggioranza dei suoi componenti.
Art.
7 – Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale
dell’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.
Egli cura il buon funzionamento
dell’Associazione e dei suoi Organi, assicurandone la
convocazione alle scadenze previste e comunque secondo le
necessità.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione e la presiede, curandone l’ordine
del giorno.
Dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Al Presidente compete la responsabilità
e la vigilanza sul miglioramento complessivo delle attività
generali dell’Associazione, sui servizi di segreteria e di
cassa e sulle manifestazioni esterne che possono interessare
l’immagine dell’Associazione e dare attuazione alle
delibere del Consiglio.
In caso di parità, il voto del
Presidente prevale nelle votazioni del Consiglio Direttivo.
Ha la firma congiunta col cassiere sui c/c
intestati all’Associazione.
Su proposta del Consiglio Direttivo convoca
l’Assemblea dei Soci predisponendone l’ordine del
giorno.
Art.
8 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è
composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti
dall’Assemblea; fra loro viene eletto il Presidente del
Collegio che ha titolo ad assistere alle sedute del Consiglio
Direttivo.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla,
quando lo ritiene opportuno, la gestione finanziaria e
amministrativa dell’Associazione ed esamina e vista il
bilancio preventivo e quello consuntivo prima della presentazione,
per l’approvazione all’Assemblea dei Soci ed esprime
il proprio parere con apposita relazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Art.
9 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da
3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea.
Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio
Direttivo ed è rieleggibile.
Al Collegio dei Probiviri è demandata la
composizione amichevole di eventuali controversie interne
all’Associazione ed esprime pareri sui provvedimenti
disciplinari nel confronti dei Soci.
Art.
10 – Il Maestro Direttore e la Comissione Tecnico-artistica
Salva diversa delibera del Consiglio Direttivo,
il Maestro Direttore assume altresì la direzione della
Scuola di Musica dell’Associazione che ne rappresenta la
componente didattica.
Il Maestro Direttore può essere un
libero professionista.
La Commissione Tecnico – Artistica è
presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è
composta dal Maestro Direttore dell’Orchestra, dal
responsabile della Scuola di Musica, se diverso dallo stesso
Direttore, dal Segretario dell’Associazione e da 4 Soci che
prestino effettivamente attività musicale.
La Commissione Tecnico – Artistica viene
convocata dal Presidente ogni volta che si renderà
necessario e/o su richiesta scritta di 2/3 dei suoi componenti.
La riunione è valida quando sarà
presente la maggioranza semplice dei suoi componenti.
La Commissione Tecnico – Artistica dura
in carica tre anni ed è rieleggibile.
Appronta i programmi artistici
dell’Associazione, cura l’organizzazione dei concerti
e delle esecuzioni varie.
La Commissione Tecnico – Artistica può
essere delegata dal Consiglio Direttivo a provvedere per le nomine
che non siano di competenza dell’Assemblea.
Art.
11 – Il Patrimonio dell’Associazione
Il Patrimonio dell’Associazione è
costituito dalle attrezzature, arredamenti e strumenti musicali
acquisiti dall’Associazione con i proventi della propria
attività o ad essa ceduti in uso dalla Sociatà F.S.
o dal D.L.F., che non potranno essere alienati senza la preventiva
autorizzazione dei due Enti fondatori.
Art.
12 – I Bilanci dell’Associazione
I bilanci dell’Associazione sono annuali
e dovranno essere accompagnati dalla relazione dei Collegio dei
Sindaci Revisori.
Il bilancio preventivo dovrà essere
presentato per l’approvazione dall’Assemblea dei Soci
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si
riferisce.
Quello consuntivo dovrà essere
presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art.
13 – Decadenza del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea
non approva il bilancio consuntivo.
Decade altresì se lo delibera
l’Assemblea in ogni momento con il voto dei 2/3 dei Soci.
Il tal caso l’Assemblea nomina un
Commissario per l’ordinaria amministrazione. Questi convoca
entro sei mesi l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
La nomina del Commissario non comporta la
decadenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
che permangono in carica sino a nuova elezione.
Art.
14 – Lo scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può
verificarsi per l’impossibilità di svolgere
l’attività per la quale è stata costituita e
deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con
maggioranza dei ¾.
Lo scioglimento può essere proposto dal
Consiglio Direttivo.
L’eventuale liquidità residua
dell’Associazione dovrà essere devoluta in
beneficenza, mentre gli strumenti e le attrezzature concesse in
uso dall’Ente e dal D.L.F. torneranno ai rispettivi
proprietari.
Lo scioglimento dell’Associazione può
essere deciso anche congiuntamente dai due soci fondatori.
Art.
15 – Norma transitoria
Omissis
Il
Rappresentante del D.L.F. f.to
Paolo Bichi
Il
Rappresentante F.S. f.to
Giuseppe Cardillo
Registrato a Firenze (Atti
Civili)
Il 27 aprile 1993 al n°
3007 Serie 3°
Esatte £ 102.000
(centoduemila)
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Premessa
Il
presente Regolamento d’attuazione dello Statuto
dell’Associazione Orchestra Filarmonica delle Ferrovie
Italiane-DLF viene approvato ai sensi dell’Art. 5 dello
Statuto stesso.
Esso
è vincolante per tutti i Soggetti che operano nell’ambito
dell’Associazione.
Art.
1 – Il Centro Storico Culturale Ferroviario Leopolda
-
visto lo Statuto dell’Associazione Orchestra Filarmonica
delle Ferrovie Italiane – DLF ed in particolare l’Art.
1, secondo cui l’Associazione Orchestra Filarmonica delle
Ferrovie Italiane – DLF svolge le proprie attività
promuovendo e salvaguardando l’immagine e il patrimonio
storico e culturale delle Ferrovie dello Stato;
- al fine di pervenire alla piena attuazione
degli scopi statutari, sviluppare sempre più la sensibilità
dei cittadini verso i valori tradizionali delle Ferrovie, del
trasporto in generale e della nostra cultura storica, nei fatti
già rappresentati dall’Associazione, è
costituito il
Centro Storico Culturale
Ferroviario Leopolda,
più avanti chiamato per brevità
Centro
Art. 2 – Attività del Centro
Il
Centro è competente a:
divulgare,
incrementare e consolidare la cultura musicale, nelle sue varie
forme espressive, sollecitandone lo studio, l’approfondimento
e l’ascolto attraverso attività illustrative,
didattiche e concertistiche;
produrre,
organizzare e diffondere spettacoli ed iniziative artistiche in
genere, anche in collaborazione e integrazione con altri Enti ed
Istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere;
incentivare
in particolare i giovani ad affrontare e/o approfondire gli
studi musicali attraverso iniziative volte alla formazione di
base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di
esibizioni in pubblico;
promuovere
la conservazione e la valorizzazione sia del repertorio classico
e sia dei brani ispirati all’innovazione, alla ricerca,
alla sperimentazione di nuove tecniche espressive e nuovi stili;
sostenere
la promozione internazionale della musica italiana, in
particolare in ambito europeo;
consolidare
la conoscenza delle varie forme espressive e di spettacolo, allo
scopo di mostrare l’unitarietà delle Arti, tese al
sostegno ed all’innalzamento culturale ed interiore di
ciascuna persona;
sollecitare,
favorire, organizzare incontri culturali;
promuovere
sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere i
valori ferroviari e del trasporto in generale;
promuovere
la raccolta, la conservazione e l’esposizione di beni
mobili ed immobili di particolare interesse storico, culturale,
artistico, ambientale, strumentale, a testimonianza dei valori
tradizionali delle ferrovie, del trasporto in generale e delle
civiltà del passato;
favorire
e sostenere lo sviluppo del modellismo delle varie modalità
di trasporto di cose e persone;
ricercare
forme di collaborazione fra gli appassionati di modellismo
ferroviario e di ferrovie reali, per diffondere l’interesse
per il sistema di trasporto su rotaia nel modellismo e nella
realtà;
favorire,
valorizzare, diffondere le attività dopolavoristiche e, in
genere, del tempo libero, aventi le finalità di cui al
presente Statuto;
incentivare
le iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità
con organismi nazionali ed esteri che si richiamano alla cultura,
alle attività ed ai valori del presente Statuto;
organizzare
attività dirette a consolidare l’associazionismo,
anche per fini sociali e di recupero di persone con handicap.
Art.
3 – Soggetti del Centro
I Soggetti del Centro sono:
l’ Orchestra Filarmonica Leopolda
che cura il settore culturale-didattico-musicale-sociale;
il Museo di Oggettistica Ferroviaria
Leopolda a cui è affidato il settore storico;
Gruppi di Modellisti Ferroviari ai quali è
affidato il settore modellismo, con i quali dovranno essere
definiti specifici accordi.
Sono altresì possibili intese con
Gruppi, Enti, Associazioni, anche non riconosciute, Soggetti
pubblici e privati, sia italiani che stranieri, per lo sviluppo di
attività ed iniziative in linea con i principi e valori
contenuti nel presente Regolamento.
Tutti i Soggetti che a qualsiasi titolo operano
nell’ambito del Centro assumono la denominazione “Leopolda”
e sono soggetti alle norme dello Statuto dell’Associazione e
del presente Regolamento di attuazione.
Art.
4 – Il Museo di Oggettistica Ferroviaria Leopolda
Il
Museo raccoglie prevalentemente oggettistica ferroviaria di
particolare valore storico a testimonianza del passato delle
ferrovie e, per estensione, quale veicolo di informazione e
conoscenza degli usi, metodi, mentalità, evoluzione che si
sono avuti nel tempo nel Paese.
Ogni
reperto deve essere catalogato ed è inalienabile.
Art.
5 – Organi del Centro
Il Centro ha i seguenti Organi:
Art.
6 – Il Presidente del Centro
Il Presidente dell’Associazione Orchestra
Filarmonica delle Ferrovie Italiane – DLF assume anche la
presidenza del Centro e lo rappresenta nei confronti dei terzi.
Questi opera per il buon funzionamento del
Centro e dei suoi Organi, assicurandone la convocazione secondo le
necessità.
Presiede il Comitato Esecutivo e stabilisce
l’ordine del giorno.
Al Presidente compete la responsabilità
e la vigilanza sulle attività generali e comuni del Centro,
sulle manifestazioni esterne che possono interessare l’immagine
del Centro e dare attuazione alle delibere del Comitato.
In caso di parità, il voto del
Presidente prevale nelle votazioni del Comitato Esecutivo.
Art.
7 – Il Responsabile della Comunicazione
Il Responsabile della Comunicazione cura
l’immagine del Centro ed i rapporti con i media.
E’ nominato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione e può essere un libero
professionista.
Art.
8 – Il Comitato Esecutivo
E’ formato dal Segretario
dell’Associazione e da un rappresentante di ogni
Associazione e/o Gruppo di cui al precedente art. 3.
Il Comitato viene convocato dal Presidente ogni
volta che si renderà necessario e/o su proposta scritta di
2/3 dei suoi componenti
E’ competente a disporre sui programmi,
attività e manifestazioni comuni e/o dei singoli componenti
che possano coinvolgere l’immagine del Centro, curandone
l’esecuzione.
Art.
9– Il Patrimonio del Centro
Il Centro non ha un proprio patrimonio ma si
avvale del patrimonio dell’Associazione e dei Gruppi ed
Associazioni che lo compongono.
Art.
10 – Allontanamento e/o Espulsione dal Centro
Il Presidente, sentiti il Comitato Esecutivo ed
il Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione, espellerà
coloro che abbiano tenuto un comportamento ritenuto indegno, non
conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento e/o che
abbiano arrecato danni all’immagine del Centro.
Su insindacabile giudizio del Presidente, il
provvedimento potrà essere adottato a tempo indeterminato o
per un periodo definito.
Art.
11 – Lo scioglimento del Centro
Lo scioglimento del Centro può
verificarsi per l’impossibilità di svolgere
l’attività per la quale è stato costituito e
deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci
dell’Associazione con maggioranza dei ¾.
Lo scioglimento può essere proposto dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o dal Presidente del
Centro, sentiti il Comitato Esecutivo ed il Responsabile Relazioni
Esterne e della Comunicazione.
Regolamento approvato
dall’Assemblea ordinaria
dei Soci
dell’Associazione
Orchestra Filarmonica Ferrovie Italiane – DLF nelle sedute
del 9 marzo 2007 e del 20 ottobre 2008
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